Art. 2.

      1. L'importo aggiuntivo di cui all'articolo 1 della presente legge è soggetto alla perequazione automatica, non è assorbibile da eventuali integrazioni minime, è reversibile ed è escluso dal computo dei redditi previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.